Consulente Legale Informatico - Studio Legale Frediani

Benvenuto dal Tuo Consulente Legale Informatico
Via Cividale 51 Montecatini Terme 51016 (PT) - Partita Iva 01426790471 - SKYPE: consulentelegaleinformatico.it
Telefono +39 0572 78166 - Fax. +39 0572 72698 - Cellulare +39 329 3149970 - E-Mail: info@consulentelegaleinformatico.it
 .: Venerdi, 10 settembre 2010 ore 06:25 :.
Users Online
DIRITTO INFORMATICO
  Accertamento
  Adr
  Advertising on line
  Autorità di certificazione
  Banca Dati
  BBS - Builletin Board System
  Beta
  Biometria
  Blocco
  Cache
  Carta d'identità elettronica
  Cessazione del trattamento
  Codici di deontologia e buona condotta
  Commercio Elettronico
  Comunicazione
  Comunicazioni Telematiche
  Concorrenza sleale on line
  Contratti
  Copyright - Diritto d'autore
  Credenziale di autenticazione
  Cyberconsumatore
  Danno Informatico
  Dati giudiziari
  Dati identificativi
  Dati relativi al traffico
  Dati relativi alla ubicazione
  Dati sensibili
  Dato anonimo
  Dato personale
  Diffusione
  Diritto della telefonia
  Diritto di accesso
  Diritto penale informatico
  Documento informatico
  Documento programmatico
  Domain name
  Firma digitale
  Garante
  Illeciti penali
  Incaricati
  Informativa
  Interessato
  Intermediazione telematica
  Misspelling
  Misure minime
  Moneta elettronica
  Mousetrapping
  Notificazione
  ODR
  Pagamento elettronico
  Parola chiave
  Port scan
  Posta Elettronica
  Principio di necessità
  Privacy
  Provider
  Pubblica amministrazione
  Reclamo
  Regolamento informatico
  Responsabile
  Responsabilità forum
  Responsabilità mailing list
  Responsabilità newsletter
  Rete pubblica di comunicazioni
  Ricorso
  Scopi scientifici
  Scopi statistici
  Scopi storici
  Screening sito web
  Segnalazione
  Sistema di autenticazione informatica
  Sistema di autorizzazione
  Software
  Spamming
  Spionaggio industriale
  Telelavoro
  Titolare
  Trattamento
  Videosorveglianza
  Violazioni Amministrative
  Webmaster

Lo Studio Legale Frediani è Delegato Territoriale Toscana per ANORC
Anorc (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale)

Sentenze

Telecamere nascoste consentite se il lavoratore è sospettato

Staff

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 1 giugno 2010, n. 20722

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:


1) BA. DO. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 2478/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 18/05/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per inammissibilità;

Udito il difensore Avv. GATTI G., in sost. Avv. CALVETTI.

RITENUTO

1 - La Corte di appello di Venezia ha ridotto a m. 6 ree, con generiche equivalenti e riduzione per rito abbreviato, la pena inflitta dal Tribunale di Treviso a Ba. Do. , derubricando l´imputazione di furto aggravato in quella di appropriazione indebita aggravata di una somma di denaro di ammontare tra i 1000 ed i 2000 euro, prelevata dalla cassa dell´esercizio pubblico "(OMESSO)", nel quale prestava lavoro come cassiera.

La motivazione spiega che la prova emerge da videoriprese effettuate con telecamera installata all´interno del bar che, secondo teste di PG, mostrerebbero in due occasioni che la cassiera, dato il resto a cliente, sollevava lo scomparto destinato alla banconote, prelevandone una che infilava in tasca, dopo essersi guardata intorno ed aver chiuso la cassa. E la Corte di merito, con riferimento a giurisprudenza (Cass., Sez. 3, n. 8042/07, Fischnaller), ha respinto eccezione di inutilizzabilità delle riprese.

Il ricorso denuncia:

1 - inosservanza di norme a pena di inutilizzabilità, in relazione al dettato del Legge n. 300 del 1970, articoli 4 e 38 (Statuto dei lavoratori), perchè la videocamera e´ stata collocata senza previo accordo per il controllo dell´imputata nello svolgimento delle sue attivita´ lavorative;

2 - vizio di motivazione e violazione di legge in punto di pena perchè, pur essendo il delitto già aggravato dall´articolo 61 c.p., n. 11, il fatto e´ ritenuto grave a fine di quantificazione ed in punto di responsabilità per l´affidamento a giudizio dell´ispettore Guerra circa quanto si vede dal filmato, mentre già e´ incerto che si tratti di banconote.

2 - Il 1 motivo di ricorso e´ infondato.

Le norme degli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori tutelano la riservatezza del lavoratore nello svolgimento della sua attivita´, anche perchè la sua libertà di comportamento contribuisce al risultato che con il lavoro assicura all´azienda. Perciò stesso, inversamente, la tutela della sua riservatezza si correla all´osservanza del proprio dovere di fedeltà.

In questi termini, sentenza risalente di questa Corte in caso analogo a quello in esame (Sez. 2 pen., n. 8687/85, Gambino), con riferimento alla Legge n. 300 del 1970, articoli 2, 3 e 4, ha riconosciuto che, quando sul lavoratore addetto alla registrazione degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi, in quanto il comportamento, in tal caso illecito e contrario al dovere di collaborazione, esulando dalla sua specifica attivita´, realizza un attentato al patrimonio dell´azienda.

Di seguito questa Corte riconosce in sede civile i cd. "controlli difensivi" nei seguenti termini: "Ai fini dell´operatività´ del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell´attività´ dei lavoratori previsto dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 4, e´ necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l´attività´ lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell´ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore"(Cass. sez. Legge n. 4746/02, Secur-pol srl / Pizzutelli NI., CED rv. 553469, e v. n. 15892/07, Piluso / Eni spa, che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative).

In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non e´ da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori.

Passando a questo punto alla questione di inutilizzabilità, il principio si afferma nei seguenti termini: "gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l´accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell´attività´ lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell´articolo 191 c.p.p.di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinata.

Il 2 motivo e´ manifestamente infondato e di merito insieme.

Da un lato difatti travisa la valutazione di gravità intrinseca del fatto per quella circostanziale additiva e propone criteri alternativi in punto di pena.

Dall´altro, in assenza di concrete allegazioni, ripete eccezione meramente suppositiva, volta a porre in via alternativa in sede di mero controllo di legittimità in discussione la prova per se stessa, non la correttezza del ragionamento dei Giudici di merito, fondato su quanto ha determinato il controllo difensivo della proprietà, il cui esito ha offerto conferma insuperata.



P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Lo Studio Legale svolge la propria attività anche via web nel pieno rispetto del Codice Deontologico come riformato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 26 ottobre 2002 (il codice deontologico è consultabile sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale Forense http://www.cnf.it ). Le tariffe applicate sono quelle vigenti come statuite dal Consiglio Nazionale Forense (per prenderne visione, cliccare su Tariffe). Polizza asscurativa professionale stipulata con Toro Assicurazioni. n. polizza 466/59/00806052 massimale 1.000.000 di euro.

Consulente Legale Informatico è Copyright © 2002-2010 di Valentina Frediani
Powered by Romyx