Reso noto da pochi giorni l’esito della causa C-128/11. Dopo un lungo iter giudiziario la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che il titolare del diritto d’autore non è autorizzato ad opporsi alla rivendita di proprie licenze ‘usate’ che permettono l’utilizzo dei programmi scaricati da internet. Pronunciandosi nel caso Oracle-UsedSoft, i giudici hanno affermato che con la prima vendita viene meno il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per pc coperta da suddetta licenza.
Per comprendere la decisione della Corte di Giustizia è necessario fare un passo indietro. A dare inizio alla diatriba giudiziaria, Oracle, un’azienda specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di programmi per computer basati sul modello ‘client-server’. Ciò significa che il cliente, a partire dal sito internet aziendale, è autorizzato a scaricare direttamente una copia del programma sul proprio pc. Il contratto di licenza prevede il diritto di memorizzare permanentemente la copia del programma su un server e quello di consentire l’accesso ad altri 25 utenti che possono scaricare la copia sulla memoria centrale della loro postazione di lavoro. Il cliente acquisisce un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non trasferibile e riservato ad un utilizzo professionale interno. Sempre dal medesimo sito aziendale è possibile inoltre scaricare versioni aggiornate del programma e programmi in grado di correggere eventuali errori.
La seconda azienda protagonista di questa spinosa questione giudiziaria, UsedSoft, commercializza licenze riprese da clienti della Oracle. I suoi clienti, possono scaricare il software previo acquisto di licenza ‘usata’ dal sito di Oracle. Coloro che già sono in possesso del software possono acquistare, a titolo complementare, una licenza o una quota della stessa per eventuali altri utenti.
Per ottenere l’inibitoria di tale pratica Oracle ha citato in giudizio UsedSoft e la Corte suprema federale tedesca si è rivolta a sua volta alla Corte di Giustizia affinché fornisse la propria interpretazione in merito alla protezione giuridica dei programmi per computer.
La sentenza emessa precisa che il principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione agisce sia quando il titolare del diritto d’autore commercializza le copie del proprio software su un supporto informatico concreto (CD o DVD) sia quando le distribuisce attraverso un download a partire dal proprio sito. In entrambi i casi infatti si esaurisce il diritto esclusivo di distribuzione e, anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, l’autore non può opporsi alla rivendita della copia. Secondo i giudici, inoltre, la limitazione dell’applicazione del principio di esaurimento alle sole copie di programmi venduti su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore non solo di esercitare un controllo sulla rivendita delle copie scaricate dal sito, ma anche di esigere una remunerazione per ogni rivendita, anche se la prima vendita gli ha già concesso un’adeguata retribuzione.
Al tempo stesso la Corte stabilisce che se la licenza acquistata dal primo cliente prevede un numero di utenti maggiore rispetto alle sue reale esigenze, egli non è autorizzato a scindere la licenza e a rivenderla parzialmente. L’acquirente iniziale, al momento della rivendita, è tenuto inoltre a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer, dal momento che, qualora continuasse ad adoprarla, incorrerebbe nella violazione del diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore alla riproduzione del programma da lui ideato.
Ogni successivo acquirente di una copia per cui il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia esaurito, secondo la Corte di Giustizia, deve essere considerato legittimo acquirente e –in quanto tale- è autorizzato a scaricare la copia vendutagli dal primo acquirente.