Venerdì scorso si è svolta a Roma presso la sede dell’A.I.PRO.S. (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza) una conferenza stampa dal titolo: “Le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali non hanno valore precettivo: così si è espressa in due sentenze la Magistratura”. Tema della conferenza è stata l’analisi della posizione tenuta dall’A.I.PRO.S. nei confronti delle due sentenze in oggetto, oltre ai contenuti inediti delle due sentenze stesse. L'Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (A.I.PRO.S.) ha reagito con una certa apprensione alle notizie di stampa con le quali è stata resa nota l'intenzione del Garante della Privacy di adottare delle nuove linee guida in materia di videosorveglianza, e ha ottenuto la conferma dalla magistratura che queste nuove linee guida non hanno alcun valore precettivo e che si tratta di meri strumenti interpretativi che gli interessati, pur dovendo rispettare la normativa in materia di Privacy, non hanno alcun obbligo di applicare. Questo è stato infatti sentenziato dai tribunali di Roma e di Bassano del Grappa, con riferimento a due differenti ricorsi presentati da due soci dell’A.I.PRO.S. contro due sentenze che stabilivano che i consulenti e i periti nominati dai magistrati devono cancellare immediatamente tutte le informazioni, anche indirette, riferibili a persone o organizzazioni; in via principale l’A.I.PRO.S. aveva lamentato e sostenuto che nell’ipotesi di adesione alle indicazioni del Garante, la cancellazione dei dati avrebbe creato degli ostacoli allo sviluppo di discipline quali la medicina legale e le scienze peritali, non potendo basarsi solo su principi generali come fatti valere dall’Autorità, ma dovendo procedere di volta in volta a valutazioni specifiche sull’eventuale conservazione o meno dei dati. L’intervento univoco della magistratura sull’obbligatorietà dei provvedimenti emessi dall’Autorità Garante appare di fondamentale importanza: a molti non è chiara la figura del Garante quale autorità indipendente, e spesso si creano equivoci in ordine ai provvedimenti generali che dal medesimo vengono emessi. Benché spesso gli interventi dell’Autorità Garante siano fondati su passaggi logici e normativi incontestabili, alcune volte l’applicazione di taluni principi privacy contrasta con altri aspetti ed interessi che non possono essere subordinati alla privacy o che per lo meno, per esserlo, dovrebbero passare attraverso una normativa specifica. Purtroppo l’Autorità Garante è dovuta sovente intervenire per andare a riempire vuoti che sussistono nel decreto legislativo n. 196/2003 (Codice privacy) dovendo dare indicazioni laddove il testo di legge non è stato e non è assolutamente presente (si pensi alla posta elettronica piuttosto che alla videosorveglianza). Con le pronunce emesse dalla magistratura, si apre dunque una nuova problematica inerente la figura dell’Autorità e dei limiti che gli interventi della medesima possono avere in sede attuativa.