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Comunicazioni Telematiche

  • Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne prendere cognizione, una corrispondenza a lui non diretta, ovvero in tutto o in parte la distrugge o la sopprime.
  • Rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque, venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa la rivela, in tutto o in parte.
  • Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe; è parimenti punibile chiunque riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.
  • Installazione abusiva di apparecchiature per le intercettazioni informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque fuori dai casi consentiti dalle legge, installa apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrente tra più sistemi.
  • Falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto anche occasionalmente intercettato, di talune delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
  • Rilevazione del contenuto di documenti informatici segreti: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti informatici, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto se dal fatto deriva nocumento.


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